Dalla data di adesione la Croazia e' considerata come destinataria, conformemente ai trattati originari, delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 288 TFUE. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, tali direttive e decisioni si considerano notificate alla Croazia al momento dell'adesione.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art46 · fonte su Normattiva