[1]La Commissione puo' prendere tutte le misure idonee ad assicurare che in Croazia resti il personale statutario necessario per un periodo massimo di diciotto mesi dopo l'adesione. Durante tale periodo i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali che prima dell'adesione coprivano posti in Croazia e devono restarvi anche dopo la data di adesione beneficiano delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate prima dell'adesione in conformita' dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunita' di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio(1). Le spese amministrative, compresa la retribuzione di altri membri del personale necessario, sono coperte dal bilancio generale dell'Unione europea.

[2]---------- (1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art44 · fonte su Normattiva