[1]L'eventuale decisione sul trasferimento di AAU e' adottata in conformita' della procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalita' di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(1). La Commissione e' assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il protocollo di Kyoto(2). Tale comitato e' un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Una siffatta decisione non e' adottata qualora non sia espresso alcun parere. Le AAU da trasferire sono tratte dal numero di AAU di cui all'articolo 2 della decisione 2006/944/CE della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunita' e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio(3). L'eventuale trasferimento non supera il numero totale di 7 000 000 di AAU.
[2]-------- (1) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13
[3]-------- (2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1
[4]-------- (3) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87. Decisione modificata dalla decisione 2010/778/UE della Commissione (GU L 332 del 16.12.2010, pag. 41)
Testo vigente dal 2 marzo 2012
