1. La Croazia compensa le eventuali AAU ad essa trasferite tramite un adeguamento, ai sensi del presente articolo, dei suoi obblighi ai sensi della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare l'ammontare di tonnellate di biossido di carbonio equivalente delle eventuali AAU trasferite e' sottratto, ai sensi del presente articolo, dalle assegnazioni annuali di emissioni della Croazia una volta determinate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2. La Commissione pubblica le cifre delle assegnazioni annuali di emissioni della Croazia risultanti dalla sottrazione effettuata in conformita' del paragrafo 1.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~protocollo-art5 · fonte su Normattiva