Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto. Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtu' dell'articolo 48, paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformita' delle proprie norme costituzionali.

Testo vigente dal 2 marzo 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-29;17~art2 · fonte su Normattiva