Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto. Qualora i rappresentanti dei governi degli Stati membri abbiano convenuto modifiche dei trattati originari in virtu' dell'articolo 48, paragrafo 4, TUE dopo la ratifica del trattato di adesione da parte della Croazia e tali modifiche non siano entrate in vigore entro la data di adesione, la Croazia ratifica dette modifiche in conformita' delle proprie norme costituzionali.
Testo vigente dal 2 marzo 2012
