[1]Principi generali

[2]1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato. 2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potra', in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della liberta' inflitta con la sentenza.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;17~trattato-art2 · fonte su Normattiva