[1]Condizioni del trasferimento
[2]1. Il presente Trattato si applichera' alle seguenti condizioni:
- a)la persona condannata sia cittadino della «Parte ricevente» o ivi abbia la propria residenza permanente;
- b)la sentenza sia definitiva;
- c)la pena o la misura privativa della liberta' che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;
- d)la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;
- e)il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della liberta' costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;
- f)alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;
- g)le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della liberta' siano state eseguite, salvo per assoluta incapacita' di farlo della persona condannata;
- h)la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.
Testo vigente dal 4 marzo 2015
