d'azione subregionali e regionali I Paesi Parte colpiti si consultano e cooperano per elaborare, secondo quanto conviene, conformemente agli allegati pertinenti concernenti l'attuazione a livello regionale, programmi d'azione subregionali e regionali al fine di armonizzare, completare e rendere piu' efficaci i programmi nazionali. Le disposizioni dell'articolo 10 si applicano mutatis mutandis ai programmi subregionali e regionali. Questa cooperazione puo' estendersi anche all'applicazione di programmi congiunti stabiliti di comune intesa per la gestione durevole delle risorse naturali transfrontaliere, la collaborazione scientifica e tecnica e il rafforzamento delle istituzioni competenti.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art11 · fonte su Normattiva