1. Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile la piu' ampia assistenza giudiziaria per ogni inchiesta o procedura penale o procedura di estradizione relativa ai reati di cui all'articolo 2, ivi compreso per l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. 2. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che incombono loro in forza del paragrafo 1 in conformita' con qualsiasi trattato o accordo di assistenza giudiziaria eventualmente esistente fra di loro. In mancanza ditale trattato o accordo, gli Stati Parti si concedono a vicenda tale assistenza giudiziaria secondo la loro legislazione interna.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art10 · fonte su Normattiva