internazionale I Paesi Parte colpiti devono, in collaborazione con le altre Parti e la comunita' internazionale, cooperare per promuovere un contesto internazionale favorevole agli scopi dell'attuazione della Convenzione. Tale cooperazione dovrebbe estendersi al trasferimento di tecnologia, nonche' alla ricerca - sviluppo scientifico, alla raccolta e alla diffusione d'informazioni e alle risorse finanziarie.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art12 · fonte su Normattiva