finanziari 1. La Conferenza delle Parti favorisce la disponibilita' di meccanismi finanziari ed incoraggia tali meccanismi ad adoperarsi per provvedere affinche' i Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, in particolare quelli che si trovano in Africa, dispongano di un massimo di fondi per attuare la Convenzione. A tal fine la Conferenza delle Parti prevede tra l'altro, in vista della loro adozione, metodi e politiche per: (a) facilitare la messa a disposizione dei fondi necessari ai livelli nazionale, subregionale, regionale o mondiale per le attivita' svolte conformemente alle disposizioni pertinenti della Convenzione; (b) favorire gli approcci, meccanismi e accordi fondati su diverse fonti di finanziamento nonche' la loro valutazione, conformemente all'articolo 20; (c)fornire regolarmente alle Parti interessate e alle organizzazioni intergovernative e non governative competenti, al fine di facilitare il coordinamento tra loro, informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili e sui modi di finanziamento; (d) facilitare, secondo quanto conviene, la creazione di meccanismi, quali fondi nazionali relativi alla desertificazione, compresi quelli che fanno ricorso alla partecipazione di organizzazioni non governative, per convogliare rapidamente ed in modo efficace le risorse finanziarie a livello locale nei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione; e (e) rafforzare i fondi e i meccanismi finanziari esistenti ai livelli subregionale e regionale, in particolare in Africa, per sostenere piu' efficacemente l'attuazione della Convenzione. 2. La Conferenza delle Parti incoraggia pure l'apporto, per il tramite dei diversi meccanismi del sistema delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie multilaterali, di un sostegno ai livelli nazionale, subregionale e regionale per le attivita' che permettono ai Paesi Parte in sviluppo di assolvere gli obblighi che spettano loro in virtu' della Convenzione. 3. I Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, utilizzano e, qualora necessario, stabiliscono e/o rafforzano meccanismi nazionali di coordinamento integrati nei programmi nazionali di sviluppo e in grado di assicurare l'utilizzazione razionale di tutte le risorse finanziarie disponibili. Fanno pure capo a processi fondati sulla partecipazione, che ricorrono ad organizzazioni non governative, ai gruppi locali e al settore privato, per trovare fondi, per elaborare e attuare programmi ed assicurare ai gruppi a livello locale l'accesso ai finanziamenti. Queste azioni possono esser perfezionate mediante un coordinamento migliore e una programmazione flessibile da parte di coloro che forniscono un aiuto. 4. Per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei meccanismi finanziari esistenti, un meccanismo mondiale incaricato di incoraggiare le azioni che permettono di mobilizzare e convogliare, a profitto dei Paesi in sviluppo colpiti, Parti della presente Convenzione, risorse finanziarie importanti, segnatamente per il trasferimento di tecnologia sotto forma di doni e/o a condizioni di favore o ad altre condizioni, e' istituito dalla presente Convenzione. Questo Meccanismo mondiale funziona sotto l'autorita' e la condotta della Conferenza delle Parti ed e' responsabile nei suoi confronti. 5. La Conferenza delle Parti designa, in occasione della sua prima sessione, un'organizzazione per insediarvi il Meccanismo mondiale. La Conferenza delle Parti e l'organizzazione designata convengono delle modalita' relative a tale Meccanismo mondiale per provvedere segnatamente affinche' esso: (a) identifichi i programmi di cooperazione bilaterali e multilaterali pertinenti che sono disponibili per attuare la Convenzione e ne allestisca l'inventario; (b) fornisca, alle Parti che ne fanno richiesta, pareri sui metodi innovatori di finanziamento e le fonti d'assistenza finanziaria, nonche' sul miglioramento del coordinamento delle attivita' di cooperazione a livello nazionale; (c) fornisca alle Parti interessate e alle organizzazioni intergovernative e non governative competenti informazioni sulle fonti di finanziamento disponibili e sui modi di finanziamento al fine di facilitare il coordinamento tra di loro; e (d) presenti una relazione alla Conferenza delle Parti concernente le sue attivita' a partire dalla seconda sessione ordinaria di quest'ultima. 6. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti adotta, unitamente all'organizzazione che ha identificato per insediarvi il Meccanismo mondiale, disposizioni adeguate per le operazioni amministrative di quest'ultimo, facendo capo nella misura del possibile alle risorse budgettarie ed umane esistenti. 7. La Conferenza delle Parti esamina, in occasione della sua terza sessione ordinaria, le politiche, le modalita' di funzionamento e le attivita' del Meccanismo mondiale che e' responsabile nei suoi confronti in virtu' del paragrafo 4, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7. In base a tale esame essa prevede ed adotta le misure adeguate.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art21 · fonte su Normattiva