delle Parti 1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 2. La Conferenza delle Parti e' l'organo supremo della Convenzione. Nei limiti del suo mandato adotta le decisioni necessarie per promuoverne l'attuazione effettiva. In particolare essa: (a) fa regolarmente il punto sull'attuazione della Convenzione e sul funzionamento degli accordi istituzionali alla luce dell'esperienza acquisita ai livelli nazionale, subregionale, regionale e internazionale e tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; (b) s'adopera per promuovere e facilita lo scambio d'informazioni sulle misure adottate dalle Parti, e stabilisce il modo di presentazione delle informazioni da sottoporre in virtu' dell'articolo 26, stabilisce lo scadenzario secondo il quale queste devono essere comunicate, esamina i rapporti e formula raccomandazioni in merito; (c) crea gli organi sussidiari considerati necessari ai fini dell'attuazione della Convenzione; (d) esamina i rapporti che le sono sottoposti dagli organi sussidiari, ai quali essa impartisce direttive; (e) stabilisce ed adotta, in via consensuale, il suo regolamento interno e le norme di gestione finanziaria nonche' quelli dei suoi organi sussidiari; (f) adotta gli emendamenti alla Convenzione in virtu' degli articoli 30 e 31; (g) approva il suo programma d'attivita' e il suo preventivo, compresi quelli dei suoi organi sussidiari, ed adotta le misure necessarie per il loro funzionamento; (h) sollecita, secondo quanto conviene, il concorso degli organi e degli organismi competenti, siano essi nazionali, internazionali, intergovernativi o non governativi ed utilizza i loro servizi e le informazioni che forniscono; (i) s'adopera per promuovere connessioni con le altre convenzioni pertinenti e a consolidarle, pur evitando i doppioni; e (j) esercita le altre funzioni che possono essere necessarie per raggiungere l'obiettivo della Convenzione. 3. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza delle Parti adotta, in via consensuale, il suo regolamento interno che definisce le procedure decisionali applicabili alle questioni per le quali la Convenzione non ne ha previste. Per l'adozione di determinate decisioni possono essere richieste maggioranze particolari. 4. La prima sessione della Conferenza delle Parti e' convocata dal Segretariato provvisorio di cui all'articolo 35 e si tiene al piu' tardi entro un anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Sempre che la Conferenza delle Parti non decida altrimenti, la seconda, la terza e quarta sessione ordinaria si terranno annualmente, e le sessioni ordinarie ulteriori ogni due anni. 5. La Conferenza delle Parti si riunisce in sessione straordinaria in qualsiasi altro momento se decide in tal senso nel corso di una sessione ordinaria o se una Parte lo chiede per scritto, a condizione che tale domanda goda del sostegno di almeno un terzo delle Parti, nei tre mesi che seguono la sua comunicazione alle Parti da parte del Segretariato permanente. 6. Ad ogni sessione ordinaria la Conferenza delle Parti elegge un Ufficio. La struttura e le funzioni dell'Ufficio sono definite nel regolamento interno. Per designare l'Ufficio occorre tener debitamente conto della necessita' di garantire una ripartizione geografica equa ed una rappresentanza adeguata dei Paesi colpiti, in particolare di quelli che si trovano in Africa. 7. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonche' qualsiasi altro Stato membro di una di queste organizzazioni o dotato dello statuto di osservatore presso una di queste organizzazioni, che non e' Parte della Convenzione, possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti a titolo d'osservatori. Qualsiasi organo o organismo, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, che e' competente negli ambiti interessati dalla Convenzione e che ha comunicato al Segretariato permanente che desidera essere rappresentato ad una sessione della Conferenza delle Parti a titolo d'osservatore puo' esservi ammesso a tal titolo, sempreche' un terzo almeno delle Parti presenti non sollevi obiezione. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono disciplinate dal regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti. 8. La Conferenza delle Parti puo' domandare alle organizzazioni nazionali e internazionali competenti che dispongono di conoscenze specializzate pertinenti di fornirle informazioni concernenti il paragrafo (g) dell'articolo 16, il paragrafo 1 (c) dell'articolo 17 e il paragrafo 2 (b) dell'articolo 18.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art22 · fonte su Normattiva