e meccanismi finanziari Conformemente alla Convenzione, in particolare ai suoi articoli 20 e 21, nel quadro del meccanismo di coordinamento previsto dall'articolo 7 e in conformita' con le loro politiche di sviluppo nazionale, i Paesi Parte colpiti della regione, operando individualmente o collettivamente: (a) adottano le misure per razionalizzare e rafforzare i meccanismi di finanziamento che fanno capo ad investimenti pubblici e privati al fine di giungere a risultati concreti nell'azione condotta per lottare contro la desertificazione e attenuare gli effetti della siccita'; (b) determinano i bisogni nell'ambito della cooperazione internazionale per sostenere gli sforzi profusi a livello nazionale; e (c) favoriscono la partecipazione d'organismi di cooperazione finanziaria bilaterale e/o multilaterale per garantire l'attuazione della Convenzione.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
