[1]ed entrata in vigore della Convenzione

[2]1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei paesi Membri dell'OCSE: Essa sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso uno dei Depositari. 2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. 3. Per ogni Stato membro del Consiglio d'Europa o paese membro dell'OCSE che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art28 · fonte su Normattiva