[1], accettazione, approvazione o adesione

[2]1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. 2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art29 · fonte su Normattiva