Art. 29 (Convenzione)
[1], accettazione, approvazione o adesione
[2]1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. 2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
