in vigore 1. La Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Nei riguardi di qualsiasi Stato o organizzazione d'integrazione economica regionale che la ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno che segue la data del deposito da parte di questo Stato o di questa organizzazione d'integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art36 · fonte su Normattiva