1. Scaduto un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui la Convenzione e' entrata i vigore nei suoi riguardi, ciascuna Parte puo' denunciare in qualsiasi momento la Convenzione mediante notifica scritta al depositario. 2. La denuncia ha effetto allo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di ricezione della sua notifica dal depositario o a qualsiasi altra data ulteriore specificata nella notifica.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-04;170~art38 · fonte su Normattiva