1. Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica ad uno dei Depositari. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario. 3. La Parte che denuncia la presente Convenzione rimane vincolata dall'Articolo 22 fintanto che conserva in suo possesso informazioni, documenti o altre notizie ottenute in applicazione della Convenzione.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art31 · fonte su Normattiva