[1]- Impegni nazionali e cooperazione internazionale

[2]7.1 Ciascuna Parte contraente, come opportuno, incorpora nelle sue politiche e nei suoi programmi agricoli e di sviluppo rurale, le attivita' di cui agli Articoli 5 e 6, e coopera con le altre Parti contraenti, direttamente o tramite la FAO ed altre organizzazioni internazionali competenti, nei settori della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 7.2 La cooperazione internazionale ha come oggetto, in particolare:

  • a)formare o rafforzare la capacita' dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per quanto concerne la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
  • b)rafforzare le attivita' internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi nonche', conformemente alla Parte IV, la ripartizione, l'accesso a, e lo scambio di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e di informazioni e tecnologie appropriate;
  • c)mantenere e rafforzare le intese istituzionali di cui alla Parte V; e
  • d)attuare la strategia di finanziamento dell'articolo 18,

Testo vigente dal 23 aprile 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-04-06;101~art7 · fonte su Normattiva