[1]Condizioni per il Trasferimento

[2]Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione;
  • b)la sentenza di condanna e' definitiva;
  • c)la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno ovvero e' indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore ad un anno;
  • d)la persona condannata o - in caso di sua incapacita' dovuta a ragioni di eta' o alle condizioni fisiche o mentali - il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento, fatta eccezione per le ipotesi previste agli articoli 16 e 17;
  • e)gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
  • f)la condanna non e' stata emessa per un fatto che costituisce reato esclusivamente militare e non si pone in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione;
  • g)lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art4 · fonte su Normattiva