[1]PER IL TRASFERIMENTO

[2]Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • a)la persona condannata e' un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
  • b)la sentenza di condanna e' definitiva;
  • c)al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire e' di almeno un (1) anno oppure la condanna e' indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata. della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un (1) anno;
  • d)il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacita' per motivi di eta', condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 17;
  • e)gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
  • f)lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art4 · fonte su Normattiva