[1]Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

[2]1 Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette:

  • a)informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
  • b)informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciute;
  • c)una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
  • d)informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
  • e)informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
  • f)copia della sentenza definitiva di condanna;
  • g)copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
  • h)se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
  • i)la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato;
  • j)la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
  • k)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
  • a)una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione;
  • b)una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
  • c)una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
  • d)la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
  • e)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art7 · fonte su Normattiva