Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417, e 13 novembre 1930, n. 1470; e sono convalidati i Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449, e 13 novembre 1930, n. 1469, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1930 - Anno IX
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
