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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura, con la seguente aggiunta:

[8]Dopo l'art. 16 e' introdotta la seguente aggiunta:

[9]Disposizione transitoria.

[10]E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dei podesta' e sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa interessato, di fissare per il corrente anno agrario e in ogni caso non oltre il termine massimo del 15 settembre 1933, il minimo di gradazione alcoolica per i vini destinati al consumo nei Comuni delle zone di produzione, ove non siano stati raggiunti per cause stagionali i limiti previsti all'art. 11 della presente legge; e di stabilire le norme per il controllo delle relative quantita' poste in vendita per il consumo.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Acerbo - De Francisci - Jung.

[15]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1933 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1701~art1 · fonte del testo