Art. 15 (Convenzione)
RECIPROCA 1. In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza su richiesta, in base a procedure da stabilire in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le Parti rivierasche definiscono ed adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza vertenti in particolar modo sulle seguenti questioni:
- a)Direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell'assistenza;
- b)Agevolazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza deve fornire localmente, compresa, se del caso, la semplificazione degli adempimenti doganali;
- c)Intese miranti a liberare la Parte che fornisce l'assistenza e/o il suo personale da ogni responsabilita', ad indennizzarla e/o a concederle un risarcimento, nonche' a consentire il transito sul territorio di Parti terze, se del caso;
- d)Modalita' di rimborso dei servizi di assistenza.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
