RECIPROCA 1. In caso di situazione di crisi, le Parti rivierasche si prestano reciprocamente assistenza su richiesta, in base a procedure da stabilire in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo. 2. Le Parti rivierasche definiscono ed adottano di comune accordo procedure di reciproca assistenza vertenti in particolar modo sulle seguenti questioni:

  • a)Direzione, controllo, coordinamento e supervisione dell'assistenza;
  • b)Agevolazioni e servizi che la Parte che richiede assistenza deve fornire localmente, compresa, se del caso, la semplificazione degli adempimenti doganali;
  • c)Intese miranti a liberare la Parte che fornisce l'assistenza e/o il suo personale da ogni responsabilita', ad indennizzarla e/o a concederle un risarcimento, nonche' a consentire il transito sul territorio di Parti terze, se del caso;
  • d)Modalita' di rimborso dei servizi di assistenza.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;171~convenzione-art15 · fonte su Normattiva