Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna
Art. 18 (Trattato)
[1]1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorita' delle Parti si prestano mutua assistenza, particolarmente per:
- a)lo svolgimento di inchieste e la raccolta delle prove;
- b)l'arresto, il fermo provvisorio e la consegna delle persone di cui sopra all'autorita' che deve esercitare la propria giurisdizione.
[2]2. Le autorita' delle Parti si informano reciprocamente degli sviluppi dei casi di cui al presente capo.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
