[1]1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorita' delle Parti si prestano mutua assistenza, particolarmente per:

  • a)lo svolgimento di inchieste e la raccolta delle prove;
  • b)l'arresto, il fermo provvisorio e la consegna delle persone di cui sopra all'autorita' che deve esercitare la propria giurisdizione.

[2]2. Le autorita' delle Parti si informano reciprocamente degli sviluppi dei casi di cui al presente capo.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art18 · fonte su Normattiva