Art. 11 (Convenzione)
[1]- Principi
[2]1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando l'eta' della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne l'eta'.
Testo vigente dal 8 ottobre 2012
