[1]Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

[2]1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorita' statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art29 · fonte su Normattiva