[1]- Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali

[2]1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che le norme sulla riservatezza imposte dalla legislazione interna a determinati professionisti chiamati a lavorare a contatto con dei bambini non costituisca un ostacolo alla possibilita', per questi professionisti, di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia ogni situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art12 · fonte su Normattiva