[1]- Servizi di assistenza

[2]Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art13 · fonte su Normattiva