Art. 13 (Convenzione)
[1]- Servizi di assistenza
[2]Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.
Testo vigente dal 8 ottobre 2012
