[1]- Principi generali

[2]1. Le Parti prevederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le persone indicate nell' articolo 16, paragrafi 1 e 2, onde prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei bambini. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o all'esterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna. 2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in conformita' alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorita' competenti, in particolare servizi di assistenza sanitaria, servizi sociali, autorita' giudiziarie e altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2. 3. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolosita' e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformita' alla presente Convenzione, da parte delle persone indicate dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure. 4. Le Parti provvederanno, in conformita' alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento mese in atto.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art15 · fonte su Normattiva