[1]-- Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti

[2]1. Le Parti prendono tutte le possibili misure per ridurre il rischio che individui o gruppi partecipini a, o organizzino, episodi di violenza o disordini. 2. Le Parti, in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, assicurano che efficaci meccanismi di esclusione, appropriati al carattere e alla localizzzione del rischio, abbiano luogo per dissuadere e prevenire incidenti di violenza e disordini. 3. Le Parti, in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, cooperano per cercare di assicurare che gli individui che commettono reati all'estero ricevano sanzioni appropriate, o nel Paese dove il reato e' stato commesso o nei Paese di residenza o di cittadinanza. 4. Ove opportuno, ed in conformita' con il diritto nazionale ed internazionale, le Parti valutano di dotare le autorita' giudiziarie o amministrative responsabili di imporre sanzioni a individui che hanno causato o contributito a episodi di violenza e/o disordini legati al calcio, della possibilita' di imporre restrizioni al viaggio verso eventi calcistici tenuti in un altro Paese.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;94~traduzione-non-ufficiale-art10 · fonte su Normattiva