[1]- Abusi sessuali

[2]1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali: a. praticare attivita' sessuali con un bambino che, in conformita' alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale, non abbia raggiunto l'eta' legale per praticare attivita' sessuali; b. praticare attivita' sessuali con un bambino: - facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o - abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorita' o di influenza sul bambino, inclusi i casi in cui cio' avvenga in famiglia; o - abusando di una situazione di particolare vulnerabilita' del bambino, segnatamente a causa di disabilita' fisica o mentale o di una situazione di dipendenza. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le Parti determineranno l'eta' al di sotto della quale non sia consentito praticare attivita' sessuali con un bambino. 3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si riferiscono alle attivita' sessuali consentite tra minori.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art18 · fonte su Normattiva