[1]- Precedenti condanne

[2]Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilita' di tenere, nell'ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformita' della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art29 · fonte su Normattiva