[1]Articolo 47 - Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

[2]Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilita' di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77~art47 · fonte su Normattiva