[1]- Sanzioni e provvedimenti

[2]1. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' i reati stabiliti in conformita' della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravita'. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della liberta' che possano dar luogo all'estradizione. 2. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinche' le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell'articolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare: • provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico; • provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dell'esercizio di un' attivita' commerciale; • collocamento sotto sorveglianza giudiziaria; • provvedimenti giudiziari di liquidazione. 3. Ciascuna Parte adottera' i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per: a. permettere il sequestro e la confisca di: - beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformita' alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione; - i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti; b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformita' alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attivita', professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi. 4. Ciascuna Parte potra' adottare altri provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate. 5. Ciascuna Parte potra' decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformita' al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformita' alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art27 · fonte su Normattiva