[1]- Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.

[2]1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell' ordine, cosi' come nelle aree che riguardano le attivita' sportive, culturali e del tempo libero. 2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinche' le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilita' prevista all'articolo 12, paragrafo 1. 3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformita' con la legislazione interna, affinche' le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.

Testo vigente dal 8 ottobre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172~convenzione-art5 · fonte su Normattiva