Art. 8 (Convenzione)
[1]- Misure nei confronti del pubblico
[2]1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformita' con la presente Convenzione.
Testo vigente dal 8 ottobre 2012
