Art. 7 (Convenzione)
[1]- Programmi o misure di intervento preventivo
[2]Le Parti vigileranno affinche' persone che temano di poter commettere qualcuno dei reati previsti dalla Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a programmi o misure di intervento efficaci rivolte a valutare e prevenire i rischi di passaggio all'atto.
Testo vigente dal 8 ottobre 2012
