Parti manterranno fra loro un flusso regolare di informazioni su temi di difesa di mutuo interesse, effettuando in particolare consultazioni sulle questioni di mutuo interesse, e coordineranno i loro sforzi relativamente alla definizione e realizzazione degli obiettivi comuni che verranno stabiliti.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173~accordo-art2 · fonte su Normattiva