fini del presente Accordo, si terranno le riunioni che siano ritenute necessarie dalle Parti e si potranno istituire gruppi di lavoro congiunti per analizzare determinate aree. I rappresentanti dei Ministeri della Difesa dei due Paesi si riuniranno con l'obiettivo di stabilire programmi di cooperazione nei settori menzionati nell'articolo 3 ed in altri di mutuo interesse.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173~accordo-art4 · fonte su Normattiva