conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in ciascuno dei due Paesi, le Parti identificheranno formule di cooperazione e iniziative congiunte per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie in materia di difesa che, per la loro natura, rivestano una particolare importanza difensiva e offrano possibilita' di applicazione civile.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173~accordo-art3 · fonte su Normattiva