programmi di cooperazione specifici verranno concordati per i canali diplomatici, con la stipula di Memoranda d'intesa soggetti alla disponibilita' di fondi all'uopo assegnati dalle Parti e tenendo conto di alcuni punti principali che, concordati da ambedue le Parti, assicurino il rispetto del concetto di reciprocita'.

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;173~accordo-art5 · fonte su Normattiva