Art. 27 (Accordo)
Parti sono concordi sull'importanza di promuovere programmi di cooperazione in materia tecnica e scientifica, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione regionale che verranno stabilite dalla Comunita' Europea. In tal senso, l'Italia appoggera' le proposte di inserimento di progetti di enti e di imprese messicane nei programmi di tecnologia di punta.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
