[1]Articolo XXIV

[2]Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai partecipanti e alla Organizzazione la data dell'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti, nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, di approvazione, di adesione e di applicazione provvisoria dell'accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo, FATTO a Neuilly-sur-Seine il 21 settembre 1973, nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese la quale ne trasmettera' delle copie conformi autenticate a ciascuno dei partecipanti e all'Organizzazione.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~artxxiv · fonte su Normattiva