[1]ARTICOLO XXVI (Depositario)

  • a)Il Governo della Repubblica Francese e' il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazioni a titolo provvisorio nonche' le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
  • b)La Convenzione sara' depositata negli archivi del Depositario. Questi ne trasmettera' copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
  • c)Il depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
  • i)a tutte le firme della Convenzione;
  • ii)al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  • iii)all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione;
  • iv)all'entrata in vigore della Convenzione.
  • v)a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla lettera d) dell'articolo XXII della Convinzione;
  • vi)alla nomina del Direttore generale, ad eventuali pareri contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla lettera a) dell'articolo XIII della Convenzione;
  • vii)all'adozione e all'entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla Convenzione;
  • viii)a tutte le notifiche di recesso;
  • ix)a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una Parte sia considerata come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
  • x)a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT;
  • xi)a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo XVIII della Convenzione;
  • xii)a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio dei diritti;
  • xiii)a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla Convenzione.
  • d)Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]APERTA alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.

Testo vigente dal 28 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881~artxxvi · fonte su Normattiva