[1]Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente accordo e notifica ai Partecipanti e alla Organizzazione la data d'entrata in vigore dell'accordo e dei suoi emendamenti nonche' i depositi degli strumenti di ratifica, d'approvazione, d'adesione e d'applicazione provvisoria dell'accordo.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo,

[3]FATTO a Neuilly-sur-Seine, il 12 aprile 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, il quale ne rilascera' copie certificate conformi a ciascuno dei Partecipanti e all'Organizzazione.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art21 · fonte su Normattiva