La prestazione consistera' in un pagamento periodico calcolato nel modo seguente: (a) conformemente alle disposizioni sia dell'articolo 65, sia dell'articolo 66, quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva; (b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art56 · fonte su Normattiva