La prestazione consistera' in un pagamento periodico calcolato nel modo seguente: (a) conformemente alle disposizioni sia dell'articolo 65, sia dell'articolo 66, quando sono assistite categorie di salariati o categorie della popolazione attiva; (b) conformemente alle disposizioni dell'articolo 67, quando sono assistiti lutti i residenti le cui risorse durante l'eventualita' non superino i limiti prescritti.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
