Il servizio di assistenza sanitaria e' prestato da uno degli enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovra' essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilita' finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse. In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio. Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art17 · fonte su Normattiva