1. Quando l'amministrazione non e' assicurata da un ufficio governativo responsabile di fronte al Parlamento, i rappresentanti delle persone assistite devono partecipare all'amministrazione o farne parte con potere consultivo alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale puo' anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorita' pubbliche. 2. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita' generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione del presente Codice.

Testo vigente dal 5 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-08;174~art71 · fonte su Normattiva