1. Quando l'amministrazione non e' assicurata da un ufficio governativo responsabile di fronte al Parlamento, i rappresentanti delle persone assistite devono partecipare all'amministrazione o farne parte con potere consultivo alle condizioni prescritte; la legislazione nazionale puo' anche prevedere la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro e delle autorita' pubbliche. 2. La Parte Contraente deve assumersi una responsabilita' generale per la buona amministrazione delle istituzioni e dei servizi che contribuiscono all'applicazione del presente Codice.
Testo vigente dal 5 maggio 1976
